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Quando serve CIL, CILA o SCIA (e quando non serve nulla)

Negli ultimi anni le normative che regolano i permessi e le autorizzazioni per i lavori edili si sono accavallate più volte.

Una vera e propria valanga di modifiche e “semplificazioni” hanno cambiato i connotati della disciplina autorizzatoria: i lavori di frazionamento e accorpamento delle unità immobiliari, per esempio, erano un intervento soggetto a permesso di costruire, mentre è diventato ora un lavoro che richiede una più semplice CILA.

Vediamo ora di capire meglio cosa rappresentano queste sigle e quando vanno utilizzate le procedure corrispondenti.

Lavori edili liberi

E’ il caso più semplice: non serve alcun permesso né comunicazione per gli interventi di manutenzione ordinaria che non comportano innovazione o modifiche.

Fanno per esempio parte degli interventi di manutenzione ordinaria:

  • Le tinteggiature interne
  • Il rifacimento di pavimenti e rivestimenti interni,
  • La sostituzione di porte ed impianti, purché senza innovazione.

Rientrano negli interventi di edilizia libera anche quelli per l’eliminazione delle barriere architettoniche, sempre nel caso in cui non modifichino la sagoma dell’edificio.

Lavori edili con CIL

Si tratta di lavori molto semplici, che richiedono solo una comunicazione al Comune e che consentono di iniziare subito gli interventi. La comunicazione di inizio lavori non richiede l’intervento di un tecnico e può essere fatta anche dai cittadini.

CIL è una sigla che sta, appunto,  per “comunicazione inizio lavori“.
La CIL è una procedura amministrativa-edilizia che va utilizzata indicativamente quando si devono realizzare interventi di edilizia libera, come quelli di manutenzione ordinaria, sugli esterni.
In particolare bisogna presentare la CIL per:

–         Le opere temporanee (da rimuovere entro 90 giorni);
–         Le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni;
–         L’istallazione di pannelli solari;
–         La realizzazione di elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

In questo caso il proprietario dell’immobile (o l’affittuario, comodatario, ecc.), deve solo presentare una semplice comunicazione utilizzando la modulistica predisposta dal proprio comune, consegnandola all’ufficio comunale competente.

cantiere prima dopo recinzione taglio laser

Lavori edili con CILA

La CILA, ovvero la Comunicazione di inizio attività asseverata è quel modulo edilizio che serve per la realizzazione d’interventi di manutenzione straordinaria, che non intervengono sulle parti strutturali degli edifici.

La comunicazione di inizio lavori asseverata richiede l’intervento di un professionista tecnico. I lavori edilizi possono partire subito e non sono previsti oneri da versare al Comune.

Esempi di lavori che richiedono la CILA sono:

  • Frazionamenti e accorpamenti di unità immobiliari, senza cambio di destinazione d’uso e volumetria
  • Tutte le modifiche interne sui fabbricati a esercizio d’impresa.

Grazie alla CILA è possibile intervenire in modo consistente sull’appartamento, spostare tramezzi interni e aprire nuove porte, con una semplice comunicazione asseverata da un tecnico.

Questa tipologia di lavori comporta un intervento invasivo che altera caratteristiche e parametri dell’immobile, seppur non dal punto di vista strutturale. Queste modifiche non possono essere fatte in autonomia totale: un tecnico abilitato (iscritto all’ordine degli architetti, degli ingegneri o dei geometri) deve progettare l’intervento e presentare una relazione asseverata che attesti la conformità dell’intervento ai requisiti normativi, allegando il tutto alla comunicazione.
Qualora, però, gli interventi producano delle variazioni strutturali, è necessario seguire un iter più complesso che vediamo di seguito.

Lavori edili con SCIA

SCIA è una sigla che sta per “segnalazione certificata di inizio attività “.

La segnalazione certificata di inizio attività è una sorta di evoluzione della CILA e, come con quest’ultima, occorre l’intervento di un professionista tecnico abilitato, che progetti l’intervento e certifichi la bontà del lavoro.

Ma quali sono i lavori che rientrano nel campo della SCIA?

Sono numerosi: le opere di manutenzione straordinaria anche con interessamento delle parti strutturali, gli interventi di restauro e di risanamento conservativo e le ristrutturazioni edilizie leggere (senza aumento di unità immobiliari, senza modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici).

Ma non basta. Sempre con la SCIA è oggi possibile realizzare opere di demolizione e ricostruzione, anche senza rispettare la sagoma preesistente, purché però, non sia modificata la volumetria e il prospetto originale.

Anche se la regola generale vuole che per gli ampliamenti (sopraelevazioni, verande e coperture di terrazzi, ecc.) serva il permesso di costruire, si può impiegare la SCIA in caso di ampliamento fino al 20% di edifici pertinenziali, compresi i box fuori terra o interrati, e le opere che rientrano nell’ambito del Piano Casa attivo nelle varie Regioni.

Nel caso di presentazione di una SCIA, bisogna indicare il nome dell’impresa che effettua i lavori, per il resto, come nel caso della CILA, non è previsto il pagamento di oneri al Comune e gli interventi possono partire immediatamente. A differenza di quest’ultima, però, il Comune può, bloccare il cantiere entro 30 giorni per eventuali non conformità di natura tecnica o giuridica.

Lavori edili e bonus ristrutturazioni

Concludiamo questo articolo con un’ultima nota di chiarimento, legata ai lavori edilizi che rientrano o meno nel bonus ristrutturazione con la detrazione del 50% delle spese effettuate.

I lavori di edilizia libera, cioè quelli di manutenzione ordinaria, non rientrano nei bonus fiscali. Sono invece compresi nelle agevolazioni i lavori che richiedono la comunicazione di inizio lavori e quella di inizio lavori asseverata.

Tutte le indicazioni fin qui fornite servono per fare chiarezza per quanto possibile all’interno della giungla delle comunicazioni e degli adempimenti, ma non vuole e non può essere un compendio completo di tutte le casistiche possibili, comprese le variazioni date dai regolamenti dei singoli comuni. Consigliamo comunque di consultare un tecnico abilitato prima di intraprendere un qualsiasi intervento.

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