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A distanza di un mese, la Direzione Centrale Servizi Catastali, Cartografici e Pubblicità Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate ha reso noto il nuovo vademecum per il rilascio delle planimetrie catastali riferite a stadi non più attuali e ad unità immobiliari soppresse.

Per chi non è del mestiere, è doveroso fare alcune premesse, ricordando che una planimetria catastale non è altro che un disegno tecnico (di solito in scala 1:200) di una o più unità immobiliari registrate in Catasto, attraverso cui è possibile estrapolare dati metrici riguardanti la suddivisione degli ambienti, la destinazione dei locali interni ed altre informazioni necessarie per il corretto funzionamento dell’iter burocratico.

Se poi qualcuno si domandasse anche chi sono coloro che hanno la facoltà di richiedere (gratuitamente) questi documenti, la risposta è molto semplice: tutti i titolari di diritti reali, risultanti in catasto, o da loro delegati.

Quanto alla consultazione degli stessi fascicoli planimetrici presenti nella banca-dati informatica, e relativi agli immobili stanziati su tutto il territorio nazionale, esistono due strade possibili: recarsi personalmente in un qualsiasi Ufficio provinciale competente (ed eccezione delle sedi di Trento e Bolzano) od affidarsi alle indicazioni inserite sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Altra nota da specificare è che la consultazione delle planimetrie in formato cartaceo deve necessariamente essere supportata da adeguate motivazioni.

Medesimo discorso vale per quelle relative agli stadi pregressi, considerate accessibili grazie al Comma 4 dell’articolo 2 del provvedimento direttoriale del 12 ottobre 2006, il quale cita che “La visura della planimetria delle unità immobiliari urbane è consentito, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni vigenti, soltanto a richiesta del proprietario, del possessore, di chi ha diritti reali di godimento sull’unità immobiliare ed in genere di chi ha legittimo interesse a possa dimostrare di agire per conto di questi”.

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Parlando, invece, delle nuove modalità di rilascio delle planimetrie catastali prevedono regole ben precise, definite da una rigida normativa, la quale sancisce che:

  • per le planimetrie depositate presso archivi catastali esclusivamente su supporto cartaceo e relative a stadi superati o soppressi della unità immobiliare, comunque presenti nell’archivio censuario informatizzato, l’ufficio procede, a fronte di motivata richiesta, dapprima al rilascio della copia conforme secondo le modalità previste per le certificazioni, previo pagamento del tributo speciale e dell’imposta di bollo, nel rispetto delle tariffe vigenti. Contestualmente provvede alla rasterizzazione dell’immagine e alla relativa associazione all’identificativo presente nella banca dati censuaria. Tale procedimento non richiede il calcolo dei poligoni;

 

  • per le planimetrie cartacee relative a stadi superati o soppressi della u.i., correlate a periodi antecedenti alla data di impianto meccanografico e richiamate solo nei modelli 55 (scheda di partita), il rilascio della copia avviene sempre a fronte di motivata richiesta, in modalità differita , previo pagamento del tributo speciale e dell’imposta di bollo . Per tale tipologia di elaborati grafici non si procede alla rasterizzazione dell’immagine, in quanto non risulta meccanizzabile il correlato stadio dell’unità immobiliare negli atti censuari;

 

  • per le planimetrie presenti nella banca dati informatizzata, riferite all’ultimo stadio, si prosegue secondo la prassi ordinaria;

 

  • per le planimetrie reperibili esclusivamente in formato cartaceo riferite all’ultimo stadio, si evade la richiesta pervenuta senza onere alcuno per il richiedente, eseguendo preliminarmente d’ufficio la rasterizzazione dell’immagine;

 

  • per le planimetrie presenti nella banca dati informatizzata riferite ad uno stadio superato o soppresso, si procede con il rilascio gratuito secondo le modalità sopra richiamate;

 

  • per le planimetrie catastali di unità immobiliari soppresse, possono essere rilasciate solo ai soggetti che, al momento della soppressione della unità immobiliare, vantavano diritti di godimento sulla unità immobiliare ed a chi ha legittimo interesse o possa dimostrare di agire per conto di questi, nonché ai soggetti riconducibili alle unità immobiliari derivate da quelle oggetto di soppressione.

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